L’art. 3, c. 10-undecies D.L. 198/2022, convertito nella L. 14/2023, ha riaperto fino al 31.07.2023 i termini di applicazione della disciplina emergenziale dettata dall’art. 106 D.L. 18/2020 in tema di assemblee online.
Pertanto, nelle assemblee tenute entro il 31.07.2023 è ammessa, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza.
Per assemblee “tenute” significa che entro detta data le assemblee devono essersi concretamente svolte, e non solo convocate.
Tutte le società di capitali (spa, sapa, srl ordinarie e semplificate, società cooperative e mutue assicuratrici), con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie potranno dunque prevedere che:
- l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione (assemblea virtuale eventualmente anche in audio-conferenza);
- l’intervento in assemblea avvenga anche parzialmente mediante mezzi di telecomunicazione (assemblea in presenza con solo alcuni soggetti partecipanti attraverso mezzi di telecomunicazione);
- il voto (per i non partecipanti fisicamente) sia espresso in via elettronica o per corrispondenza.