Circolare informativa: novità luglio 2022
- Obbligo Pos: dal 30 giugno sanzioni per chi non accetta i pagamenti elettronici;
- Autodichiarazione Aiuti di Stato: proroga al 30.11.2022 del termine per l’invio;
- Abrogazione Esterometro: Comunicazione delle operazioni transfrontaliere;
Obbligo Pos: dal 30 giugno sanzioni per chi non accetta i pagamenti elettronici.
Tra le novità introdotte dal “Decreto PNRR 2” in ambito fiscale e tributario, l’art. 18, comma 1, anticipa al 30 giugno 2022, rispetto al termine del 1° gennaio 2023 stabilito dal primo “Decreto PNRR”, l’applicazione delle sanzioni previste nei confronti di commercianti e professionisti che non accettano i pagamenti elettronici, ossia coloro che, nell’esercizio dell’attività di vendita di prodotti o di prestazione di servizi, non accettano pagamenti effettuati con carte di debito o di credito, ad esclusione dei casi di “oggettiva impossibilità tecnica”, come disposto dall’art. 15, comma 4, del D.L. n. 179/2012. Nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento da parte di un soggetto obbligato, si applica la sanzione amministrativa e pecuniaria di 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento tramite Pos.
Autodichiarazione aiuti di Stato
L’Agenzia delle Entrate ha definito modalità e termini di presentazione della autodichiarazione che le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 devono presentare al fine di autocertificare il rispetto dei massimali di aiuto stabiliti dal cd. Temporary Framework UE. L’autodichiarazione dovrà essere trasmessa entro il 30 novembre 2022.
Abrogazione Esterometro
A decorrere dalle cessioni e prestazioni effettuate dall’1.7.2022, la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”) sarà trasmessa attraverso nuove modalità, equiparabili a quelle relative alla fattura elettronica.Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano. La comunicazione ha ad oggetto i dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi:
- effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia;
- ricevute da soggetti non stabiliti in Italia.
Il generico riferimento ai “soggetti” non stabiliti fa ritenere che la comunicazione sia dovuta sia per le operazioni nei confronti di soggetti passivi IVA non stabiliti in Italia quanto nei confronti di “privati consumatori” non stabiliti.
Sono escluse le operazioni per le quali:
- è stata emessa una bolletta doganale (es. importazioni ed esportazioni);
- è stata emessa o ricevuta una fattura elettronica trasmessa mediante il Sistema di Interscambio (SdI);
- l’importo della transazione risulta inferiore ad € 5.000,00. (Novità Decreto Semplificazioni)
A decorrere dall’1.7.2022, i dati relativi ad operazioni verso o da soggetti non stabiliti in Italia devono essere rappresentati e trasmessi all’Agenzia delle Entrate, mediante il Sistema d Interscambio, nel formato XML della fattura elettronica, secondo il medesimo schema e le stesse regole.
Con riguardo alla predisposizione del file relativo alle operazioni attive verso soggetti non stabiliti in Italia, è necessario valorizzare l’elemento riportando il codice “XXXXXXX”. Per quanto concerne, invece, le operazioni di acquisto, ai fini della predisposizione del file XML da inviare mediante il Sistema di Interscambio, dovranno essere utilizzate le seguenti tipologie di documento, in relazione alle differenti fattispecie:
- TD17 <Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero>, codice che viene utilizzato, nell’ambito della fatturazione elettronica, per operare l’integrazione dell’IVA e dell’imposta nel caso di servizi intracomunitari ricevuti ovvero di emissione di autofattura per servizi ricevuti da operatori extra-UE;
- TD18 , codice che viene utilizzato, nell’ambito della fatturazione elettronica, nel solo caso di integrazione dell’IVA e dell’imposta per acquisti intracomunitari di beni;
- TD19 <Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c. 2 DPR 633/72>, codice che viene utilizzato, nell’ambito della fatturazione elettronica, per l’emissione dell’autofattura nel caso di acquisti di beni da soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
La trasmissione dei dati deve essere effettuata (art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015):
- per ciascuna operazione attiva, entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti
che ne certificano i corrispettivi; (12 giorni) - per ciascuna operazione passiva, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
Lo Studio si rende disponibile a gestire per Vostro conto l’emissione delle fatture elettroniche integrate. Si prega pertanto, qualora vogliate darci mandato all’esecuzione dell’adempimento, di comunicarci entro e non oltre il 30.06.2022 il conferimento dell’incarico in modo tale da poter predisporre le opportune integrazioni alle opzioni di sistema. Data la particolarità dell’adempimento e le modalità di registrazione delle fatture, la scelta di aderire (o non) al servizio dello Studio non sarà revocabile fino al termine di ciascun anno fiscale: non potremo pertanto gestire richieste “una tantum” di un Cliente che decida di provvedere in autonomia e chieda, successivamente, di farci predisporre una o più fatture ricevute. Nell’eventualità in cui decidiate di conferirci tale mandato, verrete contattati per tempo dalla Vostra referente in Studio per definire le modalità di inoltro dei documenti. |