I Fringe Benefits nel 2022

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L’Agenzia delle Entrate con la circolare 35/2022 del 04 novembre 2022 ha finalmente chiarito le modalità di erogazione e trattamento dei benefit concessi ai dipendenti.

Per il solo periodo di imposta 2022, l’articolo 12 del decreto-legge Aiuti-bis ha previsto un regime temporaneo di esenzione fiscale per:

  • le cessioni e le prestazioni di beni e servizi rese ai dipendenti (anche mediante voucher);
  • le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche (servizio idrico integrato, energia elettrica e gas),

 
se complessivamente di valore non superiori a 600,00 euro.

A tale somma si aggiungono i 200,00 euro del c.d. bonus carburante, previsto invece dall’articolo 2 del Dl 21/2022, che rappresenta un’agevolazione ulteriore e autonoma.

L’Agenzia in merito alla fruizione dei 600,00 euro specifica che:

  • per utenze domestiche si intendono quelle relative a immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che vi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese;
  • il datore di lavoro deve acquisire e conservare, per eventuali controlli, la documentazione relativa alle utenze per giustificare le somme spese e la loro inclusione;
  • in alternativa, può essere il lavoratore che attesta di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze (numero e intestatario della fattura, tipologia di utenza, importo pagato, data e modalità di pagamento);
  • la disciplina si applica ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati (collaboratori, amministratori, ecc.);
  • il datore di lavoro deve comunque acquisire anche una dichiarazione che attesti che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri;
  • possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche individualmente;
  • tanto i 600 quanto i 200 euro rappresentano la soglia di esenzione massima dall’imposizione, ne consegue che il superamento di ciascuna soglia comporta l’assoggettamento previdenziale e fiscale dell’intero importo e non della sola quota eccedente, come ipotizzato in prima lettura;

 
Leggi la Circolare n. 35 del 04 novembre 2022

 

Lo Studio è a Vs. disposizione per approfondire le novità contenute nella circolare e per gestire l’eventuale erogazione dei benefit ai dipendenti

 

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