L’obbligo di comunicazione del titolare effettivo

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Si avvicina l’obbligo da parte delle imprese di comunicare al Registro chi è il titolare effettivo.

In questi giorni le aziende stanno ricevendo una comunicazione da parte della Camera di commercio cui sono iscritte per prepararsi ad adempiere, personalmente, all’obbligo.

La comunicazione va inviata direttamente e firmata digitalmente dal legale rappresentante.

La comunicazione non può essere delegata all’intermediario, l’adempimento non potrà quindi essere svolto dallo Studio.

L’obbligo di comunicare il nominativo del titolare effettivo ai fini antiriciclaggio è previsto dal D.Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017. Operativamente è stata data attuazione alla norma dal DM MEF 11 marzo 2022, n. 55, che prevede:

  • gli obblighi di comunicazione
  • le modalità di accesso e consultazione dei dati pubblici sui titolari effettivi.

Unioncamere ha creato un sito web dedicato che assiste le imprese nell’adempimento, raggiungibile attraverso il portale titolareeffettivo.registroimprese.it.

Da qui si può accedere al servizio per la compilazione e l’invio telematico della pratica di comunicazione del titolare effettivo:

  • attraverso il software Dire
  • attraverso altre soluzioni di mercato.

La comunicazione, che di fatto è una autocertificazione, va poi firmata digitalmente.

Dal giorno di vera operatività della piattaforma, si avranno:

  • 60 giorni di tempo per inviare la comunicazione
  • 30 giorni di tempo per comunicare eventuali variazioni.

Il titolare effettivo andrà riconfermato ogni 12 mesi, anche in assenza di variazioni

Soggetti tenuti all’invio dei dati – Sono tenuti ad adempiere:

  • le imprese dotate di personalità giuridica (es. le S.r.l., S.r.l.s., start-up innovative, ecc., le Spa e altre società di capitali);
  • le persone giuridiche private, come le fondazioni e le associazioni riconosciute;
  • i trust e gli istituti giuridici affini ai trust.

Per chi non comunica il nominativo del titolare effettivo, la sanzione amministrativa va da 103 a 1.032 euro, mentre per chi dichiara il falso scatta la sanzione penale della reclusione da sei mesi a tre anni e una multa da 10.000 a 30.000 euro.

 

Lo Studio è comunque a Vs. disposizione per approfondire la tematica e per assistere il titolare nell’adempimento

 

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