Regolarizzazione degli errori formali – IVA

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La legge di Bilancio 2023 ha previsto la possibilità di regolarizzare le violazioni formali Iva.

La definizione si perfeziona mediante la rimozione delle violazioni formali commesse da effettuarsi entro il 31 marzo 2024, e con il versamento di 200 euro per ciascuno dei periodi d’imposta a cui si riferiscono le suddette violazioni, con possibile rateazione degli importi dovuti in due rate di pari ammontare, scadenti il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024, per la corresponsione delle quali non sembra preclusa la possibilità di avvalersi della compensazione con altri tributi e contributi, a differenza di quanto invece affermato dall’Agenzia delle Entrate in occasione della precedente procedura agevolativa (circolare n. 11/2019, § 4.1).

Relativamente all’ambito temporale, l’art. 1 comma 166 della L. 197/2022 prevede la possibilità di sanare le infrazioni, le irregolarità e l’inosservanza di obblighi formali commessi fino al 31 ottobre 2022 e tra le violazioni definibili rientrano sicuramente quelle riguardanti l’errata applicazione dell’inversione contabile (c.d. “reverse charge”), disciplinate dai commi 9-bis1 e 9-bis2 dell’art. 6 del DLgs. 471/97, che prevedono per gli errori commessi (salvi i casi di frode o di evasione d’imposta) una sanzione in misura fissa, da 250 euro a 10.000 euro, dovuta in base a ogni liquidazione (mensile o trimestrale) e con riferimento a ciascun fornitore/committente (circolare n. 16/2017).

Per quanto sopra, senza necessità di procedere alla rimozione degli errori, ma semplicemente attraverso il pagamento della sanzione di 200 euro per annualità, gli errori interpretativi commessi possono essere “sanati”, evitando il rischio di scontare sanzioni amministrative rilevanti.

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