Regolarizzazione delle e-fatture trasmesse in ritardo

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L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 20.03.2023, n. 6/E, chiarisce che le fatture elettroniche, inviate allo SdI oltre i termini ordinari ma correttamente incluse nella liquidazione Iva ed i corrispettivi elettronici correttamente memorizzati, non inviati ma inseriti nella liquidazione dell’Iva, sono da ritenersi violazioni formali, e, quindi, regolarizzabili.

Se tali violazioni sono compiute entro il 31.10.2022, il contribuente ha la possibilità di avvalersi delle riduzioni sanzionatorie stabilite dalla legge di Bilancio 2023 (cc. 166 a 173), che prevede il pagamento di una somma pari a 200 euro per ogni periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, da eseguirsi in 2 rate di pari importo entro il 31.03.2023 ed entro il 31.03.2024.

Per le violazioni constatate nei Pvc, recapitati fino al 31.03.2023, sarà sempre possibile beneficiare delle sanzioni ridotte a 1/18, nel caso in cui si giunga ad una adesione, senza necessità che l’istanza di adesione sia formulata dal contribuente.

Per i ricorsi, invece, soggetti a reclamo nei quali il contribuente si è costituito in giudizio prima della scadenza dei 90 giorni previsti, è solamente possibile effettuare la definizione della lite pagando l’intera imposta e non beneficiando del 90%.

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