Smart Working: disciplina ordinaria e proroghe

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La legge di conversione del decreto milleproroghe (l. 14/2023) ha previsto la proroga al 30/06/2023 dello smart working per i lavoratori fragili e per quelli che hanno figli di età fino a 14 anni. per i primi, il lavoro agile è garantito attraverso l’assegnazione del lavoratore a una diversa mansione ricompresa nella categoria o nell’area d’inquadramento oppure con lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche in modalità da remoto.

Per gli altri, lo svolgimento dell’attività in smart working deve essere garantito a condizione che l’altro genitore non sia beneficiario di ammortizzatori o non abbia un lavoro. lo smart working deve essere compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

Non è necessario un accordo scritto, ma il datore di lavoro deve esprimere il suo consenso. al contrario di quanto accade per i lavoratori fragili, non c’è un rischio per la salute e il diritto al lavoro agile non è incondizionato: quindi, il datore di lavoro potrebbe limitarne l’utilizzo a determinati giorni della settimana o del mese.

Per i soggetti diversi dai precedenti, lo smart working opera secondo la disciplina ordinaria e, per l’attivazione, è necessario l’accordo tra azienda e lavoratore.

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