Il lavoro agile è divenuto in questi anni pandemici una realtà molto diffusa rispetto al suo precedente utilizzo: i circa 600 mila lavoratori “agili” sono saliti a 6,5 milioni durante i periodi di lockdown.
Sino ad oggi la regolamentazione di questa nuova modalità di svolgimento dell’attività lavorativa è stata quella emergenziale, che ha derogato alla necessità di stipula di un accordo individuale contenuto nella legge di riferimento (L. 81/2017).
Il Protocollo condiviso con le Parti Sociali siglato dal ministero del Lavoro offre una serie di indicazioni sull’uscita dallo stato emergenziale (appena prorogato al il 31 marzo 2022). Emerge dalla visione complessiva prospettata dal documento che lo smart working dovrebbe avere come obiettivo la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, il contributo alla sostenibilità ambientale e un cambio di prospettiva del lavoro verso un maggiore peso della fiducia e della responsabilità individuale.
Il documento, sulla scorta delle indicazioni pervenute dall’utilizzo in grande scala, fornisce una serie di indicazioni su specifici temi d’interesse.
Il presupposto: l’accordo individuale
Rimarrà centrale e vincolante l’accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore; lo stesso dovrà prevedere una serie di punti, fra i quali:
- la durata dell’accordo, che può essere a termine o a tempo indeterminato;
- l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali;
- i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali;
- gli aspetti relativi all’esecuzione della prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e alle condotte che possono dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari nel rispetto della disciplina prevista nei contratti collettivi;
- gli strumenti di lavoro;
- i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione;
- le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nel rispetto di quanto previsto sia dall’art. 4 Stat. Lav., sia dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- l’attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile;
- le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.